Basi legali

- Ponte puntellato, Avers (GR)
Foto: F. Bieri, Basler & Hofmann
Costituzione federale
La Costituzione federale della Confederazione Svizzera (PDF) del 18 aprile 1999 nell?articolo 78, capoversi da 1 a 3, obbliga la Confederazione a prendere in considerazione, nell?adempimento dei suoi compiti, gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio, a curare e a conservare integri i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici nonché i monumenti naturali e culturali quando l?interesse pubblico lo richieda. La Confederazione può emanare prescrizioni in proposito e sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio.
Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
Lo scopo della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) è quello di proteggere, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione, le caratteristiche del paesaggio, l?aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e promuoverne la conservazione e la tutela. I Cantoni devono essere sostenuti nell?adempimento dei propri compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici e dev?essere assicurata la collaborazione con gli stessi. Uno degli strumenti per la protezione della natura e del paesaggio è costituito dagli inventari federali, nei quali la Confederazione iscrive gli oggetti d?importanza nazionale, ponendoli sotto protezione speciale (art. 5 LPN).
Ordinanza riguardante l?inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS)
Affinché l?inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera possa raggiungere efficacemente i suoi obiettivi di protezione e conservazione, sono stati fissati in un?ordinanza esecutiva misure e principi basilari: il 14 aprile 2010 il Consiglio federale ha infatti emanato l?ordinanza riguardante l?inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS).
L?OIVS è la terza ordinanza concernente un inventario ai sensi dell?articolo 5 LPN che, nell?adempimento dei compiti federali, si prefigge l?obiettivo di salvaguardare e proteggere i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici nonché i monumenti naturali e culturali e di promuoverne la conservazione e la tutela. Il rapporto esplicativo relativo all?OIVS può essere scaricato in formato PDF o ordinato in forma cartacea.
L?ordinanza, concepita come disposizione esecutiva moderna e precisa, offre all?USTRA uno strumento semplice ed efficace per assolvere il compito di protezione affidatogli dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Inoltre, fornisce ai Cantoni e alle altre autorità spiegazioni chiare in merito a obiettivi, provvedimenti e mezzi per la protezione delle vie di comunicazione storiche.
A differenza di quanto prescritto per gli inventari dei biotopi di cui all?articolo 18a LPN, l?OIVS non obbliga i Cantoni ad adottare misure di protezione. Tuttavia, nell?adempimento dei compiti federali, oltre alla Confederazione, anche i Cantoni e i Comuni devo-no tener conto dell?ordinanza e dell?IVS per un?accurata valutazione degli interessi di volta in volta in campo. L?OIVS prevede inol-tre che la Confederazione offra determinati servizi ai Cantoni, tra cui, in particolare, la possibilità di pubblicare informazioni sulle vie di comunicazione storiche d?importanza regionale o locale insieme all?inventario federale.
L?OIVS disciplina la protezione delle vie di comunicazione storiche d?importanza nazionale e comprende:
- il testo dell?ordinanza (testo giuridico);
- le descrizioni degli oggetti dell?inventario federale, vale a dire delle vie di comunicazione storiche d?importanza nazionale. Esse consistono in testi illustrati e rappresentazioni cartografiche di tutti gli oggetti IVS presenti nella carta d?inventario;
- un elenco di tutti gli oggetti dell?inventario federale con l?enumerazione di percorsi, tracciati e segmenti delle vie poste sotto protezione dall?ordinanza.
Ulteriori basi per l?esecuzione sono stabilite nell?ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN):
- competenza dell?USTRA quale organo federale incaricato della protezione delle vie di comunicazione storiche (art. 23 cpv. 1 lett. c OPN);
- organizzazione e compiti delle due commissioni d?accompagnamento, ossia la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) (art. 24 e art. 25 OPN);
- compiti dei Cantoni, in particolare l?obbligo di assicurare un?esecuzione adeguata ed efficace della legislazione, di designare i servizi ufficiali incaricati dell?esecuzione e di comunicare i propri atti normativi all?USTRA (art. 26 e art. 27 cpv. 1 OPN);
- controllo da parte dell?USTRA (art. 27a cpv. 2 OPN).
L'importanza della decisione del Tribunale federale nel caso Rüti per l'ISOS e l'IVS
La decisione del Tribunale federale Rüti ZH del 1 aprile 2009 (DTF 135 II 209, unicamente disponibile in lingua tedesca) ha confermato la grande importanza degli inventari federali secondo l'articolo 5 alinea 1 LPN e chiarito che i Cantoni e i Comuni hanno il dovere di tener conto di questi inventari federali anche nell'adempimento di compiti cantonali et comunali. A tale riguardo gli Uffici federali dello sviluppo territoriale (ARE), dell'ambiente (UFAM), della cultura (UFC) e delle strade (USTRA) hanno elaborato la pubblicazione "Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione", la quale può essere scaricata qui. L'USTRA e l'OFC hanno inoltre fatto eseguire una perizia (Dr. iur. Jörg Leimbacher, Bern 2012) per le conseguenze che la DTF potrebbe avere sugli inventari, in particolare per l'ISOS e l'IVS. Il presente documento è disponibile unicamente in lingua tedesca (PDF, 1.31 MB).


