Basi legali

brucke mit

Ponte puntellato, Avers (GR)
Foto: F. Bieri, Basler & Hofmann

Costituzione federale
La Costituzione federale della Confederazione Svizzera (PDF) del 18 aprile 1999 nell’articolo 78, capoversi da 1 a 3, obbliga la Confederazione a prendere in considerazione, nell’adempimento dei suoi compiti, gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio, a curare e a conservare integri i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici nonché i monumenti naturali e culturali quando l’interesse pubblico lo richieda. La Confederazione può emanare prescrizioni in proposito e sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio.

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
Lo scopo della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) è quello di proteggere, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione, le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e promuoverne la conservazione e la tutela. I Cantoni devono essere sostenuti nell’adempimento dei propri compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici e dev’essere assicurata la collaborazione con gli stessi. Uno degli strumenti per la protezione della natura e del paesaggio è costituito dagli inventari federali, nei quali la Confederazione iscrive gli oggetti d’importanza nazionale, ponendoli sotto protezione speciale (art. 5 LPN).

Ordinanza riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS)
Affinché l’inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera possa raggiungere efficacemente i suoi obiettivi di protezione e conservazione, sono stati fissati in un’ordinanza esecutiva misure e principi basilari: il 14 aprile 2010 il Consiglio federale ha infatti emanato l’ordinanza riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS).
L’OIVS è la terza ordinanza concernente un inventario ai sensi dell’articolo 5 LPN che, nell’adempimento dei compiti federali, si prefigge l’obiettivo di salvaguardare e proteggere i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici nonché i monumenti naturali e culturali e di promuoverne la conservazione e la tutela. Il rapporto esplicativo relativo all’OIVS può essere scaricato in formato PDF o ordinato in forma cartacea.
L’ordinanza, concepita come disposizione esecutiva moderna e precisa, offre all’USTRA uno strumento semplice ed efficace per assolvere il compito di protezione affidatogli dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Inoltre, fornisce ai Cantoni e alle altre autorità spiegazioni chiare in merito a obiettivi, provvedimenti e mezzi per la protezione delle vie di comunicazione storiche.

A differenza di quanto prescritto per gli inventari dei biotopi di cui all’articolo 18a LPN, l’OIVS non obbliga i Cantoni ad adottare misure di protezione. Tuttavia, nell’adempimento dei compiti federali, oltre alla Confederazione, anche i Cantoni e i Comuni devono tener conto dell’ordinanza e dell’IVS per un’accurata valutazione degli interessi di volta in volta in campo. L’OIVS prevede inoltre che la Confederazione offra determinati servizi ai Cantoni, tra cui, in particolare, la possibilità di pubblicare informazioni sulle vie di comunicazione storiche d’importanza regionale o locale insieme all’inventario federale.

L’OIVS disciplina la protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale e comprende:

  • il testo dell’ordinanza (testo giuridico);
  • le descrizioni degli oggetti dell’inventario federale, vale a dire delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale. Esse consistono in testi illustrati e rappresentazioni cartografiche di tutti gli oggetti IVS presenti nella carta d’inventario;
  • un elenco di tutti gli oggetti dell’inventario federale con l’enumerazione di percorsi, tracciati e segmenti delle vie poste sotto protezione dall’ordinanza.

Ulteriori basi per l’esecuzione sono stabilite nell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN):

  • competenza dell’USTRA quale organo federale incaricato della protezione delle vie di comunicazione storiche (art. 23 cpv. 1 lett. c OPN);
  • organizzazione e compiti delle due commissioni d’accompagnamento, ossia la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) (art. 24 e art. 25 OPN);
  • compiti dei Cantoni, in particolare l’obbligo di assicurare un’esecuzione adeguata ed efficace della legislazione, di designare i servizi ufficiali incaricati dell’esecuzione e di comunicare i propri atti normativi all’USTRA (art. 26 e art. 27 cpv. 1 OPN);
  • controllo da parte dell’USTRA (art. 27a cpv. 2 OPN).

L'importanza della decisione del Tribunale federale nel caso Rüti per l'ISOS e l'IVS
La decisione del Tribunale federale Rüti ZH del 1 aprile 2009 (DTF 135 II 209, unicamente disponibile in lingua tedesca) ha confermato la grande importanza degli inventari federali secondo l'articolo 5 alinea 1 LPN e chiarito che i Cantoni e i Comuni hanno il dovere di tener conto di questi inventari federali anche nell'adempimento di compiti cantonali et comunali. A tale riguardo gli Uffici federali dello sviluppo territoriale (ARE), dell'ambiente (UFAM), della cultura (UFC) e delle strade (USTRA) hanno elaborato la pubblicazione "Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione", la quale può essere scaricata qui. L'USTRA e l'OFC hanno inoltre fatto eseguire una perizia (Dr. iur. Jörg Leimbacher, Bern 2012) per le conseguenze che la DTF potrebbe avere sugli inventari, in particolare per l'ISOS e l'IVS. Il presente documento è disponibile unicamente in lingua tedesca (PDF, 1.31 MB).