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Aiuto finanziario

La Confederazione può sostenere finanziariamente misure di conservazione per oggetti da tutelare. Qui illustriamo le possibilità di sovvenzione e la procedura da seguire.

Risorse

Conformemente all’articolo 13 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio LPN, l’USTRA può promuovere la protezione delle vie di comunicazione storiche assegnando ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per la conservazione, l’acquisizione e la manutenzione delle vie di comunicazione storiche, nonché per i relativi lavori di ricerca e di documentazione.

Aiuti finanziari accordati tramite decisioni singole

Le informazioni quantitative per quanto riguarda la sostanza costruttiva, lo stato degli oggetti e la necessità d’intervento delle vie di comunicazione storiche sono al momento limitate. È pertanto difficile definire importi forfetari per le spese necessarie a livello cantonale o regionale. Di norma, gli aiuti finanziari sono quindi accordati tramite decisioni singole (art. 4a cpv. 1 OPN). Nell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio tutte queste misure sono riunite sotto il concetto di «conservazione».

Oneri e condizioni per ottenere aiuti finanziari

Nel momento in cui accorda aiuti finanziari, la Confederazione influisce sulle misure di protezione delle vie di comunicazione storiche imponendo oneri e condizioni (art. 13 cpv. 2 LPN e art. 7 OPN). Le principali condizioni da rispettare affinché le operazioni relative agli aiuti finanziari si svolgano senza problemi sono state riunite, insieme alle disposizioni della LPN e dell’OPN, in uno schema riassuntivo concernente lo svolgimento della procedura.

Nel quadro della concessione di aiuti finanziari, l’USTRA fornisce consulenza professionale agli esecutori e dispone un’assistenza edile competente.

Importo del contributo finanziario

Per gli interventi di conservazione sulle vie di comunicazione storiche iscritte nell’IVS la confederazione può concedere un aiuto finanziario se sono necessari per la protezione e la conservazione di una via. Tale è il caso di una via o di suoi elementi costruttivi che già da tempo versano in condizioni precarie o di una via che ha subito danni. In ogni caso, l’aiuto finanziario è accordato soltanto se le misure sono economiche ed eseguite a regola d’arte. L’importo dell’eventuale aiuto finanziario dipende dall’iscrizione della via nell’inventario federale (come oggetto d’importanza nazionale con molta sostanza o con sostanza) o nell’inventario delle vie di comunicazione storiche (come via d’importanza nazionale, regionale o locale). L’efficacia delle misure è un altro criterio determinante. L’aliquota massima dell’aiuto finanziario ammonta al 25 per cento delle spese sussidiabili per interventi su oggetti d’importanza nazionale. In determinate condizioni e in via eccezionale, l’aliquota del sussidio può essere aumentata fino al 45 per cento.

Contattateci prima dell’inizio dei lavori

Per verificare i requisiti necessari per la concessione di un aiuto finanziario da parte della Confederazione è sufficiente prendere contatto, telefonicamente o per e-mail, con il servizio federale competente per le vie di comunicazione storiche (USTRA) o con il fornitore di servizi specializzati (Contatto).

L’esecuzione degli interventi per i quali si è richiesto l’aiuto finanziario può in ogni caso iniziare soltanto una volta assegnato il contributo federale o che l’autorità competente, d’intesa e con l’approvazione dell’USTRA, abbia concesso l’autorizzazione (art. 26 legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità, legge sui sussidi, LSu). Spesso il progetto di costruzione deve essere avviato immediatamente, ad esempio per evitare ulteriori danni all’oggetto, in caso vi sia rischio di crolli, se è necessario effettuare gli interventi prima del sopraggiungere dell’inverno, per motivi di sicurezza o per consentire di riaprire rapidamente un collegamento interrotto.

In tutti i casi in cui i lavori di costruzione debbano essere avviati prima di aver presentato la domanda di aiuto finanziario, è obbligatorio contattare l’USTRA prima dell’inizio dei lavori per chiedere l’approvazione dell’avvio anticipato. Se gli interventi sono realizzati senza che l’USTRA ne sia a conoscenza né abbia concesso il suo accordo, l’Ufficio non può controllare che i lavori siano eseguiti correttamente, né porre eventuali condizioni. In questo caso si estingue qualsiasi diritto ai sussidi e la domanda d’aiuto finanziario viene respinta.

Domande di aiuto finanziario

I formulari Word forniti di seguito semplificano la redazione di domande di aiuto finanziario secondo l’articolo 13 LPN. I formulari devono essere completati dai progettisti o dai servizi cantonali specializzati. Questi ultimi firmano le domande e le inoltrano all’USTRA. L’USTRA esamina le domande, garantisce gli aiuti finanziari per le spese sussidiabili, sorveglia all’occorrenza l’esecuzione dei lavori e controlla il conteggio.

Nota bene: per consentire modifiche successive e l’inoltro dei formulari, questi ultimi devono essere salvati sul computer in locale.