Oggetti iscritti nell’IVS
Quali oggetti sono registrati nell’IVS e come sono classificati? Di seguito le risposte.
Vie, strade e vie d’acqua storiche
Le disposizioni di tutela previste dall’ordinanza riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera interessano le vie, le strade e le vie d’acqua storiche, ma non le ferrovie, tramvie e funivie di un tempo e di oggi. La protezione delle vie di comunicazione storiche va inoltre distinta dall’archeologia, vale a dire dalla ricerca, protezione e tutela di beni archeologici, rovine e siti archeologici.
Spiegazioni relative agli oggetti contenuti nell’IVS

Nell’IVS sono annoverate, in primo luogo, le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale. Sono considerate tali le vie storiche che presentano una straordinaria valenza storica e sostanza (art. 2 cpv. 2 OIVS). Fanno parte degli oggetti d’importanza nazionale:
- gli oggetti dell’inventario federale (art. 3 OIVS): secondo l’ordinanza sulla protezione delle vie di comunica-zione storiche della Svizzera (OIVS) questi oggetti godono di una protezione speciale;
- gli oggetti d’importanza nazionale nel contesto storico, ma che presentano un grado di sostanza storica modesto o del tutto assente. Questi oggetti non sono iscritti nell’inventario federale e non beneficiano quindi di una protezione speciale. Sono riportati a titolo puramente informativo: la loro rappresentazione sulla carta permette, infatti, di localizzare la re-te delle vie storiche e i suoi oggetti e di illustrarne l’evoluzione storica.
Oltre alle vie di comunicazione d’importanza nazionale, l’IVS comprende anche quelle designate dai Cantoni come oggetti d’importanza regionale o locale (art. 11 OIVS). In attesa della designazione definitiva da parte dei Cantoni, la pubblicazione dell’inventario federale riporta gli oggetti classificati provvisoriamente dalla Confederazione.