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bauarbeiten

Interventi sul sentiero Stockalper (VS)
Foto: Fotograf unbekannt

Conformemente all’articolo 13 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio LPN, l’USTRA può promuovere la protezione delle vie di comunicazione storiche assegnando ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per la conservazione, l’acquisizione e la manutenzione delle vie di comunicazione storiche, nonché per i relativi lavori di ricerca e di documentazione.

Aiuti finanziari accordati tramite decisioni singole
Le informazioni quantitative per quanto riguarda la sostanza costruttiva, lo stato degli oggetti e la necessità d’intervento delle vie di comunicazione storiche sono al momento limitate. È pertanto difficile definire importi forfetari per le spese necessarie a livello cantonale o regionale. Di norma, gli aiuti finanziari sono quindi accordati tramite decisioni singole (art. 4a cpv. 1 OPN). Nell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio tutte queste misure sono riunite sotto il concetto di «conservazione».

Oneri e condizioni per ottenere aiuti finanziari
Nel momento in cui accorda aiuti finanziari, la Confederazione influisce sulle misure di protezione delle vie di comunicazione storiche imponendo oneri e condizioni (art. 13 cpv. 2 LPN e art. 7 OPN). Le principali condizioni da rispettare affinché le operazioni relative agli aiuti finanziari si svolgano senza problemi sono state riunite, insieme alle disposizioni della LPN e dell’OPN, in uno schema riassuntivo concernente lo svolgimento della procedura. Il documento in formato PDF può essere scaricato e stampato. Nel quadro della concessione di aiuti finanziari, l’USTRA fornisce consulenza professionale agli esecutori e dispone un’assistenza edile competente.