Eventi
Convegno specialistico dell’IVS 2008: Conservazione delle vie di comunicazione storiche – principi ed esperienze pratiche
Introduzione Kistler/Morgenthaler
Relazione Furrer
Relazione Doswald
Relazione Wyss
Relazione Kistler
Relazione Riva
Relazione Bieri
Relazione Conzett
Risorse
Conformemente all’articolo 13 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio LPN, l’USTRA può promuovere la protezione delle vie di comunicazione storiche assegnando ai Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per la conservazione, l’acquisizione e la manutenzione delle vie di comunicazione storiche, nonché per i relativi lavori di ricerca e di documentazione.
Aiuti finanziari accordati tramite decisioni singole
Le informazioni quantitative per quanto riguarda la sostanza costruttiva, lo stato degli oggetti e la necessità d’intervento delle vie di comunicazione storiche sono al momento limitate. È pertanto difficile definire importi forfetari per le spese necessarie a livello cantonale o regionale. Di norma, gli aiuti finanziari sono quindi accordati tramite decisioni singole (art. 4a cpv. 1 OPN). Nell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio tutte queste misure sono riunite sotto il concetto di «conservazione».
Oneri e condizioni per ottenere aiuti finanziari
Nel momento in cui accorda aiuti finanziari, la Confederazione influisce sulle misure di protezione delle vie di comunicazione storiche imponendo oneri e condizioni (art. 13 cpv. 2 LPN e art. 7 OPN). Le principali condizioni da rispettare affinché le operazioni relative agli aiuti finanziari si svolgano senza problemi sono state riunite, insieme alle disposizioni della LPN e dell’OPN, in uno schema riassuntivo concernente lo svolgimento della procedura. Il documento in formato PDF può essere scaricato e stampato. Nel quadro della concessione di aiuti finanziari, l’USTRA fornisce consulenza professionale agli esecutori e dispone un’assistenza edile competente.
Mandato di protezione
Vari compiti di protezione della Confederazione
Conformemente all’articolo 78 capoverso 2 della Costituzione federale, «nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri». Questi compiti della Confederazione sono molteplici come lo sono le attività delle sue varie autorità e uffici. La legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) cita fra gli altri:
- la pianificazione e la costruzione di edifici e impianti da parte della Confederazione, quali ad esempio edifici militari o altri edifici per le aziende federali;
- il conferimento di concessioni e permessi, ad esempio per le ferrovie, le infrastrutture aeronautiche, gli impianti di trasporto turistici e le linee elettriche ad alta tensione;
- l’assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, quali strade, bonifiche fondiarie, impianti di protezione contro le piene e strutture viarie forestali.
Nello svolgimento di queste attività le autorità federali sono tenute al rispetto delle disposizioni della LPN e delle relative ordinanze.
Mandato dell’USTRA quale servizio IVS della Confederazione
L’Ufficio federale delle strade (USTRA) è, secondo l’articolo 23 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), l’organo federale incaricato della protezione delle vie di comunicazione storiche. Nell’adempimento di questo compito, l’Ufficio esamina i progetti della Confederazione in relazione alle ripercussioni sulle vie di comunicazione storiche e presenta le domande necessarie all’autorità competente per l’autorizzazione. In tal modo l’USTRA garantisce in primo luogo che le vie di comunicazione storiche siano rispettate e, ove predomini in esse l’interesse generale, siano conservate intatte. Quest’obbligo vige indipendentemente dal fatto che la via sia d’importanza nazionale, regionale o locale.
Nell’ambito dei compiti di protezione delle vie di comunicazione storiche, la consulenza e l’informazione delle autorità e del pubblico sull’importanza e sullo stato della natura e del paesaggio, in questo caso delle vie di comunicazione storiche, costituiscono un’ulteriore attività importante (art. 25a LPN).
Organizzazione
Nell’adempimento dei suoi compiti sovrani l’USTRA è attualmente coadiuvato dal fornitore di servizi specializzati Gruner AG. Tra le altre cose, il fornitore di servizi è incaricato:
- della consulenza professionale dell’USTRA nel quadro di pareri concernenti i compiti spettanti alla Confederazione di cui all’articolo 2 LPN, in particolare riguardo a progetti quali bonifiche fondiarie, disboscamenti, valutazioni dell’impatto ambientale, interventi infrastrutturali;
- della preparazione di decisioni in merito a domande di aiuto finanziario nonché della relativa assistenza specialistica;
- dell’informazione specializzata, rivolta principalmente ai servizi cantonali IVS e alle organizzazioni di protezione, ma anche al pubblico interessato;
- dell’elaborazione delle basi dell’inventario (dati cartografici e testuali), in modo da consentirne la gestione e un ampio utilizzo attraverso un sistema d’informazione geografica (SIG).
Compito condiviso con i Cantoni
I servizi cantonali IVS sono responsabili della protezione delle vie di comunicazione storiche nei singoli Cantoni e fungono in particolare da interlocutore per l’evasione delle pratiche concernenti le domande di aiuto finanziario per la conservazione degli oggetti da tutelare. I servizi cantonali IVS sono competenti anche per la realizzazione degli inventari di oggetti aventi importanza regionale e locale.
Servizio IVS della Confederazione

Ai sensi dell’articolo 23 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), l’Ufficio federale delle strade (USTRA) è l’organo federale incaricato della protezione delle vie di comunicazione storiche. Il settore Traffico lento dell’USTRA adempie i compiti sovrani in materia. In particolare, esamina i progetti della Confederazione in relazione alle loro ripercussioni sulle vie di comunicazione storiche e presenta le domande necessarie all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione. In tal modo l’USTRA garantisce in primo luogo che le vie di comunicazione storiche siano rispettate e, ove predomini in esse l’interesse gene-rale, siano conservate intatte. Quest’obbligo vige indipendentemente dal fatto che la via sia di importanza nazionale, regionale o locale.
Nell’ambito dei compiti di «protezione delle vie di comunicazione storiche», la consulenza e l’informazione delle autorità e del pubblico sull’importanza e sullo stato della natura e del paesaggio, in questo caso delle vie di comunicazione storiche, costituiscono un’ulteriore attività importante (art. 25a LPN).




